Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, chiarimenti dalla Ragioneria di Stato

Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, chiarimenti dalla Ragioneria di Stato

Con la pubblicazione della Circolare del 21 settembre 2022, n.31, la Ragioneria dello Stato ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Alla Circolare sono anche allegati una Guida operativa e il Manuale con le Istruzioni operative per l’accesso al Fondo.

Fondi per l’avvio opere indifferibili: il quadro normativo di riferimento

Ricordiamo che l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, oltre che le altre categorie di interventi indicati nel provvedimento, avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e all’utilizzo dei prezzari come indicato al successivo comma 12.

La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dall’art. 34 D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), che ha destinato 900 milioni di euro agli interventi del PNC e 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, n. 213, è stato pubblicato il DPCM 28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7-bis del citato articolo 26 del Decreto Aiuti, con cui sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo da parte delle Amministrazioni statali istanti, per consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari, al netto di quanto destinato agli scopi previsti dal comma 6 dello stesso articolo. Quanto previsto nel DPCM si applica anche in riferimento alla dotazione aggiuntiva del Fondo prevista con l’art. 34 del decreto-legge n. 115/2022.

Modalità di presentazione delle istanze di accesso al Fondo

La Ragioneria dello Stato specifica che la presentazione delle istanze di accesso al Fondo va effettuata online attraverso il link diretto alla piattaforma https://regis.rgs.mef.gov.it o attraverso il seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it, dove sarà disponibile materiale a supporto dell’operatività dell’utente.

Il processo, in linea generale, è articolato nelle seguenti fasi:

  • 1. Le stazioni appaltanti inseriscono la domanda di finanziamento utilizzando le funzionalità del sistema ReGiS;
  • 2. Tramite lo stesso sistema informativo, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi effettuano l’istruttoria pervista dall’articolo 5 del DPCM;
  • 3. Completata l’istruttoria con esito positivo, le Amministrazioni centrali titolari di interventi inviano le istanze di finanziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite le funzionalità del sistema ReGiS;
  • 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato esamina le istanze di finanziamento e, qualora ne sussistano i requisiti, adotta i provvedimenti necessari all’assegnazione e al trasferimento delle risorse con le modalità definite dagli articoli 6, 7 e 8 del DPCM.

Le indicazioni della procedura che le stazioni appaltanti e l’Amministrazione statale istante dovranno seguire sono state inserite nel manuale “Istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo opere indifferibili”, allegato alla Circolare stessa, così come la “Guida Utente”, che mette a disposizione la rappresentazione commentata del percorso attraverso le varie sezioni dell’applicativo.

Infine la Ragioneria segnala che l’assegnazione del contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR di cui all’allegato 1 è disciplinata dall’articolo 7 e risponde a quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-ter del D.L. n. 50/2022, ferma l’applicazione dell’art. 6, comma 6 del DPCM a seguito dell’aggiudicazione della gara.

 

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