Requisiti operatore, senza attestazione equipollenza esclusione è legittima

Requisiti operatore, senza attestazione equipollenza esclusione è legittima

L’esclusione dalla procedura di gara è legittima quando l’operatore non sia in possesso dei requisiti previsti, ad esempio in caso di titolo di studio conseguito all’estero e senza equipollenza.

Esclusione da gara per mancata equipollenza del titolo di studio: la sentenza del TAR

Lo conferma il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2563/2022 (resa per altro resa in forma semplificata, in considerazione del fatto che si tratta di un appalto finanziato con fondi PNRR, soggetto al rito accelerato di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022 inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2022), a seguito del ricorso presentato da un concorrente escluso da una gara. La stazione appaltante aveva motivato il provvedimento di esclusione specificando che non era stata presentata la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio del responsabile unico del servizio, consistente nella laurea in ingegneria meccanica conseguita all’estero.

Secondo il ricorrente, né il capitolato tecnico, né il disciplinare richiedevano l’attestazione di equipollenza dei titoli non conseguiti in Italia e che, comunque, tale richiesta sarebbe stata in contrasto con la lex specialis sotto il profilo logico-sistematico, dato che non era presente una puntuale indicazione delle lauree che il responsabile unico doveva possedere.

Il concetto di equipollenza

Nel giudicare il caso, il TAR ha richiamato la Convenzione di Lisbona, recepita dalla legge n. 148/2002, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza.

La ratio dell’equipollenza risiede nella volontà di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici derivanti dall’ampia diversificazione dei sistemi d’istruzione presenti nella Regione europea e dalla conseguente necessità di adattare gli strumenti e le prassi giuridiche relative al riconoscimento di studi, certificati, diplomi e lauree. Tale diversificazione rende, in particolare, ineludibile, ai fini dell’utilizzabilità del titolo di studio, una valutazione sostanziale della completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all’estero rispetto agli omologhi parametri nazionali.

Senza equipollenza il titolo non è riconosciuto

In assenza di tale valutazione, che trova espressione nell’attestazione di equipollenza, il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive (siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto), in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis.

Il principio della necessità del riconoscimento del titolo di studio estero va coordinato con la regola generale, costantemente affermata in giurisprudenza, che abilita alla presentazione delle proposte negoziali le imprese in possesso dei richiesti requisiti (sia in quanto già posseduti, sia in quanto strumentalmente acquisiti) al momento di scadenza del termine di efficacia del bando di gara, entro il quale l’offerta deve pervenire alla stazione appaltante.

Titolo di studio e requisiti di partecipazione

Ne deriva che, qualora tra i requisiti di partecipazione figuri il possesso di un titolo di studio e la concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all’estero, è necessario che chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.Tale necessità sussiste a prescindere dall’inserimento della relativa previsione nella lex specialis in quanto viene in considerazione una classica ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario.

Né può sostenersi che il generico riferimento del capitolato al “possesso della laurea magistrale in discipline tecniche-scientifiche, economico-gestionali o equivalenti” e, pertanto, l’assenza di un elenco esaustivo degli specifici titoli di studio richiesti, non portasse alla presentazione di equipollenza, in quanto precludeva in radice la valutazione di corrispondenza del titolo di studio estero a quello nazionale.

Senza attestazione di equipollenza l’esclusione è legittima

Nel caso in esame, il ricorrente ha partecipato, indicando, nel proprio DGUE, di disporre di risorse in possesso dei requisiti previsti dal capitolato tecnico, allegando quali mezzi di prova, i curricula, tra cui quello con titolo di studio (laurea in ingegneria meccanica), conseguito all’estero. Non ha, però, prodotto l’attestazione di equipollenza e si è attivata per ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero solo successivamente alla comunicazione della causa ostativa alla partecipazione da parte della stazione appaltante, ovverosia tardivamente, cosicché legittimamente (in relazione a tale profilo) è stata esclusa dalla gara.

Soccorso istruttorio non attivabile

Allo stesso modo non si può affermare che la Stazione appaltante avrebbe dovuto ritenere valido, in alternativa, l’ulteriore curriculum, diverso da quelli prodotti in fase di gara, presentato in sede di soccorso istruttorio.

Come noto, l’art. 83, comma 9, del Codice degli appalti pubblici dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio e che, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perché siano  rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Nel disciplinare era specificato che non era sanabile mediante soccorso istruttorio ed era causa di esclusione il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, tra cui quelli di capacità tecnico professionale, tra cui che il responsabile unico del servizio doveva avere una laurea magistrale in discipline tecniche-scientifiche, economico-gestionali o equivalenti.

In questo caso si tratta di un requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnico professionale, non suscettibile di modifica in sede di soccorso istruttorio; ammettere il cambiamento del soggetto indicato quale responsabile unico del servizio, mediante la produzione di un curriculum non indicato nell’istanza di partecipazione, si sarebbe sostanziato, in particolare, in un’inammissibile integrazione della documentazione di gara, la quale fuoriusciva dal perimetro del soccorso istruttorio.

Il ricorso è stato quindi respinto: la mancata presentazione dell’attestazione di equipollenza equivale all’assenza del requisito richiesto dal bando, per cui l’esclusione del concorrente è legittima.

 

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