Con nota n.1806 del 27 luglio 2017, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo “Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56”“.Tra le osservazioni contenute nel decreto del parere del Consiglio di Stato, al comma 5, il Consiglio di Stato si è espresso riguardo la “Programmazione dei lavori pubblici, in particolare a quella delle opere incompiute”.
Attraverso il SIMOI (Sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute), che raccoglie l’anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali, è risultato che la causa del blocco dei lavori sia dovuto:
Interruzioni e sospensioni, protratte negli anni, che hanno comportato il mancato rispetto dei tempi di consegna, assieme a un rilevante aumento dei costi. Mancata consegna dei lavori, che secondo il Consiglio di Sato, determina uno uso poco efficiente delle risorse pubbliche e l’impossibilità alla collettività di godere di un bene comune.Il Consiglio di Stato fa pure rilevare come, spesso, la prassi dell’inizio dell’opera pubblica sia finalizzata in alcuni casi, al solo scopo di “ottenere una corsia preferenziale” per l’accesso a ulteriori fondi pubblici per poterle portare a ultimazione, facendo intenzionalmente lievitare i costi di ultimazione lavori. E le opere incompiute in Italia sono davvero tante.Per tali motivi, il Consiglio di Stato ricorda ai legislatori che l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prescrive l’obbligo per le amministrazioni che hanno chiesto finanziamenti, di effettuare una ricognizione delle opere rimaste incompiute per poterle includere nei prossimi piani triennali degli investimenti. Ovviamente a discapito dei nuovi progetti.
Un’innovazione, quella informatica delle opere incompiute, a cui secondo il Consiglio di Stato, rispetto a quanto stabiliva l’art. 128 d.lgs. n. 163/2006, che prevedeva soltanto “il completamento dei lavori già iniziati” col SIMOI, le amministrazioni, oltre al solo completamento, potranno optare anche per:
Per questo motivo, nel correttivo emesso sul programma triennale delle opere pubbliche, il Consiglio ha inserito che le amministrazioni dovranno fare approvare preventivamente, ove previsto per le imprese, il documento di fattibilità, in alternativa al progetto iniziale, di cui all’art. 23, comma 5, del codice. Nel riconsegnare il parere al MIT, Il Consiglio di Stato, ha pure fatto rilevare la necessità, nel documento finale, di assicurare anche il compimento dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti ai terremoti.
Al fine di una urbanistica partecipata, per rendere più partecipe la cittadinanza al dibattito pubblico, sullo stile francese del débat public, i cittadini devono poter partecipare, con interventi e partecipazione ai progetti organizzativi, con l’obiettivo – secondo il parere del Consiglio di Stato – di dare “parola” a tutte le parti interessate, cittadini ed Enti, in modo tale da potere arricchire lo schema iniziale del progetto di fattibilità, prevenendo futuri contenziosi, e portando a termine le opere finanziate nei tempi e secondo i costi previsti dai contratti.
Il documento finale, munito di parere favorevole, e delle osservazioni del Consiglio di Stato, scaturite in sede di Conferenza Unificata Regioni-EELL, è stato spedito al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per a prosieguo del presente iter:
L’articolo Consiglio di Stato: OK sul Piano Triennale ma riserve sulle incompiute sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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