Continua la tela di Penelope sulle norme regolamentari relative alle perizie di variante in corso d’opera. Porremo, oggi, la nostra attenzione sulle variazioni in corso d’opera del progetto approvato e rileggendo con attenzione l’articolo 216 del Codice dei contratti è possibile affermare che le norme relative alle varianti al progetto approvato, contenute nel previgente art. 161 del Regolamento n. 207/2010 (abrogato, dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti dall’articolo 217, comma 1, lettera u) con cui è stata abrogata tutta la Parte II, Titolo VIII dall’art. 147 all’art. 177), sono state, parzialmente, riproposte nell’articolo 10 (rubricato “Modifiche e varianti contrattuali) dello schema di decreto ministeriale sul direttore dei lavori predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così come previsto all’articolo 111, comma 1 del codice dei contratti.In atto, quindi, è semplice affermare che sulle varianti in corso d’opera c’è un vuoto regolamentare provocato dalla dimenticanza di un periodo transitorio che avrebbe dovuto consentire l’utilizzazione del previgente art. 161 del citato Regolamento n. 207/2010 e l’unico riferimento è quello dell’articolo 106 del nuovo Codice dei contratti che, in verità non contiene alcuna norma regolamentare.Lo schema di decreto ministeriale è costituito da 8 commi che analizziamo, qui di seguito, nel dettaglio.Con il comma 1 è precisato che deve trattarsi di varianti contrattuali riferibili all’articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti e, quindi, a varianti che devono soddisfare contemporaneamente le condizioni:
e che tali circostanze devono essere accertate dal RUP con l’ausilio necessario da parte del direttore dei lavori che deve descrivere la situazione di fatto relativamente alla non imputabilità alla stazione appaltante, alla non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e alle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. In pratica il comma 1 del provvedimento, è del tutto simile, anche se più articolato ai commi 7 e 8 del previgente Regolamento n. 207/2010.
Nel comma 2 è, poi, precisato che:
Entrambe le precedenti indicazioni sono del tutto simili a quelle contenute ni commi 3 e 11 dell’articolo 161 del previgente Regolamento n. 207/2010.
Con il comma 3 è precisato che in caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso e tale situazione era più dettagliatamente indicata ai commi 1 e 2 dell’articolo 161 del previgente regolamento n.207/2010.Al comma 4, richiamando all’articolo 161, comma 12 del Codice dei contratti, si fa riferimento ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto e viene precisato che in tale evenienza l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nello stesso comma 4 è poi descritto il caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto ed è precisato che deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale e che in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. In pratica il comma 4 contiene le indicazioni che erano prima inserite ai commi 12 e 14 dell’articolo 161 del previgente regolamento n. 207/2010.Il comma 5 tratta, poi, i casi in cui nella perizia di variante ci sia un’eccedenza rispetto al limite del quinto e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell’articolo 106 del codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. In pratica il comma in argomento ripropone le indicazioni regolamentari riscontrabili al comma 13 dell’articolo 161 del previgente regolamento n. 207/2010.Con il comma 6 viene precisato che le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. Si tratta di indicazioni del tutto simili a quelle individuabili al comma 6 dell’articolo 161 ed all’articolo 163 del previgente regolamento n. 207/2010.Il comma 7, nell’attuale formulazione non trova alcun riscontro nel previgente articolo 161 del Regolamento n. 207/2018 ma il senso dello stesso potrebbe essere riscontrato nel comma 5 dell’articolo 163 del citato previgente regolamento.Per ultimo con il comma 8 è precisato che il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP. Si tratta, in pratica di quelle definite “varianti non varianti” di cui all’articolo 132, comma 3 del previgente codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006; è opportuno però precisare che tale norma regolamentare introdotta nello schema di decreto ministeriale non sembra trovare alcun riscontro nell’articolo 106 del nuovo Codice dei contratti. Tra l’altro la norma regolamentare così com’è scritta lascia la possibilità di variazioni ben più corpose di quelle previste al citato articolo 132 del previgente codice in cui era previsto un limite del 5% o del 10% in funzione delle categorie di lavoro. In pratica con il meccanismo descritto al comma 8 sarebbe possibile sostituire totalmente una categoria di lavoro con un’altra con l’unica condizione della impossibilità di variazione dell’importo contrattuale.Vale la pena, per ultimo, segnalare che nel nuovo articolo 10 del decreto ministeriale sul direttore dei lavori non sono state riproposte le norme regolamentari previgenti relative alla necessità:
L’articolo Decreto ministeriale sul direttore dei lavori: Le varianti in corso d’opera sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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