Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 5020 del 30 ottobre 2017, si è pronunciato sull’istanza di accesso proposta nei confronti della P.A., la quale ha opposto il proprio diniego per il fatto che la documentazione richiesta non è più disponibile.Il giudice di prime cure, da un lato, aveva riconosciuto in capo alla PA l’obbligo di avere la materiale disponibilità della documentazione, ma dall’altro aveva statuito che la mancanza della stessa spezzasse qualsiasi nesso materiale tra l’amministrazione ed il soggetto istante, “nesso la cui esistenza e permanenza costituirebbe indefettibile condizione per poter dichiarare l’ordine di esibizione”.Di diverso avviso i giudici di Palazzo Spada, i quali hanno richiamato un orientamento secondo cui “la circostanza della materiale indisponibilità dell’atto è preclusiva dell’accoglimento della domanda di accesso unicamente nell’ipotesi nella quale la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, sia stata trasferita ad altro ente successivamente alla formazione degli atti, mentre la mancanza di un trasferimento di competenze ed il difetto di una cessione dei documenti ad altra autorità impongono di ritenere tenuta all’ostensione l’amministrazione che ha formato gli atti, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla sopravvenuta indisponibilità degli stessi (così, Cons. Stato, V, n. 2186/2002 e n. 4126/2005)”.Pertanto, la circostanza della acclarata materiale indisponibilità della documentazione, dunque, non esclude la legittimazione passiva dell’Ente (nel caso di specie la Regione) rispetto alla domanda di accesso, in quanto si tratta dell’ente presso il quale si è “formato” l’atto.
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