Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli con l’Ordinanza n.41 del 2 novembre 2017recante “Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017”, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha disposto che il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:
verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell’adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;
in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).
Nella stessa ordinanza, poi, è precisato che, mediante apposito accordo sottoscritto tra il commissario alla ricostruzione, i quattro presidenti di Regione (in qualità di vicecommissari), il ministero del Lavoro, la struttura di missione anticorruzione ad hoc presso il ministero dell’Interno, l’Inail, e, infine, sindacati e associazioni datoriali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della ordinanza stessa e, quindi, entro il 6 gennaio 2017, verranno definiti:
gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
i criteri di congruità della incidenza della mano d’opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
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