Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Sentenza Corte Costituzionale 26/09/2017,n. 232 e nelle more di un confronto istituzionale sulla questione, nella Regione Siciliana continuano ad applicarsi le norme previste dall’art. 94 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).Lo ha stabilito la circolare 9 novembre 2017, prot. 221557/ DRT del Dipartimento tecnico regionale, Ing. Vincenzo Palizzolo, con una nota inviata a tutti gli uffici provinciali del Genio Civile in cui si prende atto della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità, tra le altre cose, dei commi 1 e 3, art. 16 della legge regionale n. 16/2016 con cui era stato recepito in Sicilia dopo 15 anni il Testo Unico Edilizia.In particolare, con l’articolo 16, comma 1 era precisato che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7” mentre al comma 3 era precisato che “Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità”.Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale che ha precisato come le disposizioni regionali impugnate là dove sottraggono alla autorizzazione scritta le “opere minori”, escludendo peraltro ogni forma di comunicazione dei relativi progetti, si pongono in contrasto con il principio fondamentale della previa autorizzazione scritta, contemplato dall’art. 94 del t.u. edilizia, in materia di «protezione civile», e con i connessi principi di previa comunicazione dei relativi progetti.La Corte costituzionale ha precisato, anche, che, con riguardo ad analoghe norme regionali, nessun rilievo riveste la circostanza che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere “minori”, rispetto alle quali sarebbe sufficiente l’autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore.Per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell’ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell’ambito di applicazione dello stesso art. 94. Per altro verso, l’autorizzazione preventiva costituisce «uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillareNelle more di un confronto istituzionale sulla questione, che il Governo Regionale valuterà se e in che termini intraprendere, tutti gli uffici provinciali del Genio Civile sospenderanno con effetto immediato le procedure di cui all’art. 32 della legge regionale n. 7/2003, applicheranno le disposizioni dettate dall’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e ne daranno diffusione sul loro sito istituzionale.Successivamente, con la circolare 10 novembre 2017, prot. 221557/DRT del Dipartimento tecnico regionale, inviata a tutti gli uffici provinciali del Genio Civile è stato disposto che nelle more del funzionamento a regime degli sportelli unici per l’edilizia di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) presso le Amminislrlizioni comunali del territorio della Regione Siciliana. nonché della defìnizione di adeguate procedure di raccordo per adempiere alle disposizioni dettate dal medesimo articolo, gli Uffici del Genio Civile debbano svolgere l’at!ività di compelenza senza soluzione di continuità e dovranno, quindi, accettare il preavviso scritto (arlicolo 93 del del D.P.R. n. 380/2001) provvedendo all’istruttoria per il rilascio del prol’vedimento di autorizzazione (articolo 9 del D.P.R. n. 380/2001) previo aggiornamento della modulistica.
L’articolo Autorizzazione per l’inizio lavori: la Regione Siciliana torna all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
Powered by WPeMatico
Lascia un commento