Con l’ok definitivo della Camera di ieri 15 novembre 2017, è stata approvata la legge sul c.d. “Whistleblowing“, ovvero la legge che tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.In particolare, si segnalano la conferma delle norme già vigenti nell’ambito del settore pubblico, con un ampliamento delle tutele previste al settore privato e specifici oneri a carico delle società rispetto a quanto previsto dai modelli organizzativi dal D. Lgs. 231/2001.Ecco in sintesi le principali misure.Maggiore tutela per il whistleblower. E’ stato modificato l’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 nel senso che il pubblico dipendente che, in buona fede, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.Segnalazione di atti ritorsivi e/o discriminatori.L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si sono verificate. E’ nullo, pertanto, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, con estensione di tale previsione anche al settore privato.Infondatezza della segnalazione. Tuttavia, se al termine del procedimento penale, civile o contabile o all’esito dell’attività di accertamento dell’ANAC risulti l’infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall’ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.Identità del whistleblower.L’identità del whistleblower non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari e con le modalità previste dall’at. 329 c.p.p. La segnalazione, pertanto, non può pervenire in forma anonima.Misure sanzionatorie dell’ANAC.Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte dell’ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
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