È entrata in vigore ieri la legge 17 ottobre 2017, n.161 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 4/11/2017 e recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.Il provvedimento si compone di 38 articoli suddivisi in 7 capi che apportano, in particolare, numerose modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n.159 del 2011). Tra i punti più qualificanti del testo all’esame dell’Assemblea segnaliamo:
l’ampliamento dei catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione nonché dei reati di terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking;
la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
il passaggio della competenza per l’adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto;
l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
l’introduzione di limiti di eccepibilità dell’incompetenza territoriale e della competenza dell’organo proponente la misura;
le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione;
la revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria;
la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell’azienda;
le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari e quelle volte anche a garantire le competenze idonee allo svolgimento dell’incarico; in particolare, si prevede la rotazione negli incarichi e una delega al Governo per disciplinare le incompatibilità dell’amministratore giudiziario e del curatore nelle procedure concorsuali;
le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
la delega al Governo per l’adozione di disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare, il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;
la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede nei procedimenti di prevenzione;
la riorganizzazione e il potenziamento dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell’amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
l’estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
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