In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, la sanzione espulsiva da una gara può essere disposta solo nei casi di «incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta». Questa, a sua volta, può conseguire al «difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali». La disposizione, cui i bandi devono conformarsi, tutela l’interesse sostanziale di affidamento delle stazioni appaltanti circa la provenienza certa ed indiscutibile dell’offerta da un operatore economico in gara.La certezza della provenienza dell’offerta è assicurata dalla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, con cui l’impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità(Consiglio di Stato, sez. V,09.03.2015 n.1195, 25.11.2011 n.528,07.11.2008 n.5547).Il difetto di sottoscrizione invalida la manifestazione contenuta nell’offerta, e legittima l’esclusione dalla gara pur in assenza di espressa previsione della lex specialis (es.Consiglio di Stato, sez. IV, 19.03.2015 n. 1425). La giurisprudenza, sul punto, precisa che per sottoscrizione «la firma in calce, e che questa nemmeno può essere sostituita dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa». Conseguentemente, non vi è equipollenza tra la firma di un documento in calce e quella solo in sua apertura; e tanto meno sul solo frontespizio di un testo di più pagine, perché è solo con la firma in calce che si esprime «il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto» (Consiglio di Stato, sez. V, 15.06.2015 n.2954; 20.04.2012 n.2317). E difatti il difetto di sottoscrizione è un’incertezza sicura circa la provenienza dell’offerta ( Consiglio di Stato, sez. V, 27.11.2017 n. 5552).
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