Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) sono entrate in vigore dall’1 gennaio 2018 le modifiche introdotte al Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che possono essere, così, riassunte:
- Con il comma 526 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 viene aggiunto all’articolo 113 (rubricato “Incentivi per le funzioni tecniche”) il comma 5-bis il cui testo è il seguente “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”
- con il comma 568 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 viene modificato il comma 1 dell’articolo 177 (rubricato “Affidamenti dei concessionari”) e viene sostituito il comma 3 dello stesso articolo 177. Al comma 1 del citato articolo 177 viene aggiunto il seguente ultimo periodo “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” ed il comma 3 viene così sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.“;
- con il comma 586 dell’articolo 1della legge di bilancio 2018, il comma 1 dell’articolo 113-bis (rubricato “Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”) viene così sostituito “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.
- anche se non si tratta di una modifica puntuale al Codice dei contratti, segnaliamo che con il comma 569 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 viene effettuato un intervento relativo a alle Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), stabilendo che le stesse devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE ( e quindi non obbligatoriamente nel territorio della Repubblica) che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici. In pratica l’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente: “1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici”.
In pratica con l’inserimento del comma 5-bis all’articolo 113 del Codice dei contratti (modifica introdotta dall’articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2018) gli incentivi per le funzioni tecniche vengono esclusi dal tetto del salario accessorio del personale degli EE.LL. e ciò in coerenza con le interpretazioni della Corte dei Conti fino al 2015. La modifica è stata introdotta a seguito del parere reso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24 del 10/10/17, che ha ribadito il principio già enunciato con la propria deliberazione n. 7 del 06/04/2017, in base al quale “gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. Secondo l’interpretazione resa dalla Corte dei Conti, l’incentivo delle funzioni tecniche (art. 113 Nuovo Codice dei contratti ) non è assimilabile al pregresso incentivo per la progettazione (art. 92-93 del D.Lgs n. 163/2016), in quanto il compenso incentivante riguarda l’espletamento di attività non più legate alla progettazione, ma ad altre attività quali programmazione, controllo procedure di gare, esecuzione del contratto e RUP e, tra l’altro, viene steso, anche, a servizi e forniture.
Con le modifiche introdotte dal comma 568 della legge di bilancio 2018 c’è, poi, un “ritorno al passato” con la possibilità per le concessionarie autostradali di procedere per una quota del 40% ad affidamenti diretti a società in-house. Con la soluzione adottata dall’1 gennaio 2018 restano inalterate le quote dell’80-20 per tutte le concessioni di lavori, di servizi pubblici previste nell’articolo 177 del Codice dei contratti mentre, inspiegabilmente, soltanto per le concessioni autostradali tali quote tornano al 60-40.
Per ultimo la modifica del comma 1 dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti (modifica introdotta dall’articolo 1, comma 586 della legge di bilancio 2018) cambia il termine per l’emissione dei certificati di pagamento che passa dai 45 giorni previsti dal cosiddetto “decreto correttivo” ai 30 giorni previsti dalle norme comunitarie
L’articolo Codice dei contratti: Il testo aggiornato alla legge di bilancio 2018 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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