Dopo le ultime modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha prorogato il termine di consultazione relativo alle Linee guida per gli affidamenti da parte dei concessionari (art. 177, comma 1, del Codice) al 22 gennaio 2018, per permettere ai soggetti interessati di tener conto delle modifiche normative intervenute nell’invio dei propri contributi.Con il comma 568 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 viene modificato il comma 1 dell’articolo 177 (rubricato “Affidamenti dei concessionari”) e viene sostituito il comma 3 dello stesso articolo 177. Al comma 1 del citato articolo 177 viene aggiunto il seguente ultimo periodo “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” ed il comma 3 viene così sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica“.L’art. 177 del codice ha previsto in capo ai concessionari titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, l’obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture riferiti alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Il termine per l’adeguamento a tale disposizione è stato fissato, nel comma 2 del richiamato art. 177, in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice.Il comma 3 della disposizione in parola attribuisce il compito di verificare annualmente il rispetto del citato limite dell’80% ai «soggetti preposti» e all’ANAC, «secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice».
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