Il Tar Perugia con la sentenza n.56 del 22 gennaio 2018 ricorda le regole sugli obblighi di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti all’articolo 95, comma 10 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 che impone l’obbligo per tutti i concorrenti di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella sentenza è precisato che:
Per quanto concerne la sentenza in argomento la stessa si riferisce ad una gara per l’assegnazione di alcuni lavori di restauro banditi dall’Università di Perugia alla quale sono stati invitati 16 operatori, di cui 12 ammessi a formulare offerta, con esclusione di 3 offerte, tra cui quella presentata dalla ricorrente, per superamento della soglia di anomalia ex art. 98 c. 8. D.lgs. 50/2016. L’impresa ricorrente, originariamente esclusa, ha impugnato l’aggiudicazione unitamente alla lettera di invito e a tutti gli atti della procedura, lamentando la mancata esclusione di 10 offerte delle ditte rimaste in gara in quanto non recanti – a differenza della propria offerta – alcuna indicazione dei c.d. costi interni aziendali della sicurezza, i quali ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 devono sempre essere indicati.
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