Entra in vigore lunedì prossimo ildecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017,n.560 cosiddetto “Decreto BIM” previsto all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 pubblicato sul sito del ministero dei Trasporti il 12 gennaio scorso ma si tratta di una entrata in vigore soltanto di facciata perché sarà utilizzato soltanto dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro. Il decreto prevede, infatti, una progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; in particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso BIM secondo la seguente tempistica:
per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal1° gennaio 2020;
per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie) , a decorrere dal 1° gennaio 2022;
per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.Qualcuno potrebbe dire che, in verità, nell’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti è precisato che “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). ……………………… L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. …………………”; ma quante sono le stazioni appaltanti che hanno i requisiti previsti e che potranno, quindi, anticipare l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto BIM“?Se, poi, si dà una lettura puntuale all’articolo 3 (rubricato “adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti”) del decreto stesso dove è precisato che “L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”, è facile comprendere come difficilmente il decreto, in queste condizioni, potrà entrare a regime specialmente per quelle piccole amministrazioni che hanno carenza di uomini e mezzi.
Tra l’altro vale la pena segnalare come:
il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 non è consono alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, quindi, non può chiedere formazione gratuita;
non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e, quindi, anche dopo le scadenze previste all’articolo 6, le stazioni appaltanti potranno fare quel che vogliono.
Nasce spontaneo, a questo punto, chiedersi come mai il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha un lungo elenco di provvedimenti attuativi da adottare che entrerebbero immediatamente in vigore e che, in atto, fanno da tappo alla completa attuazione del Codice abbia deciso di portare a compimento un provvedimento che, per ora, non serve a nulla. Tra l’altro mi chiedo che senso ha definire il decreto sul BIM quando non è stato, ancora portato a compimento il decreto sui nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti.Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si naviga a vista senza la presenza di quella cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che, come è possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice, avrebbe dovuto (udite, udite): “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.
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