È in vigore il Decreto BIM che stabilisce le modalità e i tempi di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.L’entrata in vigore del decreto non coincide però con quella dell’obbligatorietà del BIM, che seguirà invece la tempistica indicata dal decreto. A partire dall’entrata in vigore del decreto, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici è invece facoltativo per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti.L’obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:
– dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
– dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
– dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
– dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
– dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
– dal 2025 per tutte le nuove opere.
Il Decreto BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017),attuativo dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.Il provvedimento indica, per appalti e concessioni, le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici e disciplina gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.Il BIM è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice Appalti ed è finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
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