Nell’ambito dei concorsi pubblici, i cui principi sono applicabili a tutte le procedure di tipo concorsuale, gli elementi dai quali eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato consistono nell’univoca idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione nonché nell’inequivoca intenzione del concorrente di farsi riconoscere (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 12.11.2015, n. 5137; idem sez. VI, 8.9.2006 n. 5220; Tar Marche, sez. I, 31.7.2017 n. 628; Tar Sardegna, sez. I, 15.2.2016 n. 129; Tar Lombardia Milano, sez. III, 24.12.2013 n. 2962), presupposti questi congiuntamente necessari per legittimare l’esclusione del soggetto interessato.Pertanto non è configurabile la violazione del principio dell’anonimato nel caso in cui il codice alfanumerico (richiesto al precipuo fine di garantire l’anonimato) indicato dal concorrente nella busta dei propri elaborati progettuali, e quello stampigliato sul plico e sulla busta della documentazione amministrativa contenente il progetto sia di una cifra in più, potendo tale cifra in più essere ricondotta ad un mero lapsus calami in cui è incorso il concorrente, e non ad un segno idoneo a consentirne, tanto meno intenzionalmente, l’identificazione e conseguentemente a ledere l’esigenza dell’anonimato fissata nel bando ed il corrispondente principio valevole per le pubbliche procedure selettive.
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