In tema di affidamenti sotto soglia, secondo la giurisprudenza, la circostanza che un Operatore Economico abbia effettuato il servizio nell’anno precedente giustificherebbe da sola il mancato invito, in virtù del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, che, in quanto norma speciale, prevale sulla normativa generale in materia di appalti pubblici (cfr. TAR Lecce 15.12.2016,n. 1906; TAR Trieste, 04.10.2016, n. 419). Dovrebbe, pertanto, ritenersi escluso l’obbligo per la Stazione appaltante di invitare l’Operatore Economico uscente, trattandosi viceversa di una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione ed in caso di esercizio effettivo, la stessa Stazione Appaltante deve dare motivato conto all’esterno (TAR L’Aquila, 09.06.2016,n.372) In altre parole, solo ove l’Amministrazione si determinasse ad invitare anche il precedente gestore, essa sarebbe tenuta a motivare circa le ragioni di mancato contrasto con il principio di rotazione” (cfr. TAR Catanzaro,10.01.2018 N.73).Sul punto, le Linee Guida ANAC n.4/2016 nel testo attualmente in vigore, prevedono che il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
Di conseguenza, la Stazione Appaltante può fondare la scelta di invitare il gestore uscente solo in considerazione:
– o della riscontrata effettiva assenza di alternative,
– ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti),
– e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
Diversamente, secondo quanto riportato nella bozza aggiornata delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, trasmessa al Consiglio di Stato per il parere di competenza, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti farebbe sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
Pertanto la Stazione Appaltante potrà motivare tale scelta in considerazione:
– della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative,
– tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
– e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
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