Via libera alla bozza di decreto, attuativo del Codice Appalti che regola le funzioni di direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione. Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo sul testo, chiedendo qualche aggiustamento per migliorarne la chiarezza e non suscitare equivoci.Il testo del decreto prevede che il direttore dei lavori non possa accettare nuovi incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneSecondo il Consiglio di Stato, il termine “nuovi” potrebbe generare dei dubbi dal momento che c’è incompatibilità anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall’esecutore.I giudici hanno osservato che bisognerebbe chiarire meglio i rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori, figura prevista dal D.lgs. 81/2008. Secondo la normativa vigente, il coordinatore opera in piena autonomia e assume tutti i compiti connessi alla sicurezza. Nella bozza esaminata dal CdS, si legge che il coordinatore deve rapportarsi al direttore dei lavori. Una formulazione che secondo il CdS potrebbe aprire la strada a possibili interpretazioni derogatorie. Lo schema di decreto prevede anche che il RUP svolga una funzione di coordinamento tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza. Anche in questo caso, secondo i giudici la norma andrebbe chiarita meglio.La bozza di decreto prevede che il direttore dei lavori fornisca al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.Per il CdS, dato che il momento dell’avvio della procedura e quello della sottoscrizione del contratto sono distinti, bisognerebbe spiegare meglio in quali circostanze il RUP può chiedere l’attestazione anche prima della sottoscrizione del contratto e chiarire che il direttore dei lavori non deve fornire una nuova attestazione, ma integrare quella precedente.La bozza stabilisce che il direttore dei lavori verifichi la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati nel progetto e nel capitolato d’appalto. In determinati casi, il direttore dei lavori può rifiutare i materiali. I giudici hanno sottolineato che il rifiuto dei materiali è una possibilità, mentre la formulazione della norma potrebbe far sorgere il dubbio che si tratti di un obbligo del direttore dei lavori.Secondo il Consiglio di Stato, bisognerebbe chiarire che i controlli effettuati dal direttore dei lavori in caso di avvalimento riguardano solo i requisiti di capacità tecnica. In caso contrario, si potrebbe desumere un maggiore potere discrezionale.
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