Con il soccorso istruttorio, il Codice Appalti consente alle imprese che partecipano ad una gara di sanare le irregolarità formali della domanda entro un limite di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante. Questa possibilità presenta dei limiti, che però non sono molto chiari, tanto da aver generato una serie di contenziosi, cui i giudici amministrativi hanno risposto in modi diversi. Per cercare di dare alla norma un’interpretazione univoca è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 815/2018. Il Consiglio di Stato è intervenuto in una controversia sorta tra due società che avevano partecipato ad una gara per l’affidamento di servizi di connettività satellitare. Un’impresa, risultata poi vincitrice, non aveva indicato i costi relativi alla sicurezza e le era stata concessa l’integrazione attraverso il soccorso istruttorio.La seconda classificata aveva quindi presentato ricorso. Il CdS ha accolto le sue motivazioni spiegando che il soccorso istruttorio vale per qualsiasi elemento formale della domanda, ma non per l’offerta economica. Questo per evitare che un concorrente possa modificare ex post il contenuto della sua offerta economica, contrastando con il principio della par condicio concorrenziale.Per questo motivo, la mancata indicazione dei costi per la sicurezza comporta l’esclusione dalla gara.I giudici hanno ricordato che il soccorso istruttorio è regolato dall’articolo 83, comma 9 del Codice Appalti ( D. Lgs. 50/2016). In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.Questo rimedio deve fare però i conti con l’articolo 95, comma 10 del Codice, secondo cui nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto i 40mila euro.
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