Sul punto va ricordato – come a suo tempo chiarito da Cons. Stato, Ad. plen. 28 agosto 2014, n. 27 circa le condizioni di ammissione dei Rti alle gare di servizi e forniture – che, in mancanza di una specifica richiesta da parte della Stazione appaltante, di soglie minime di requisiti in capo alle mandanti, i requisiti di capacità tecnica ed economica vengono soddisfatti dal Rti nel suo complesso, fermo il possesso maggioritario degli stessi in capo alla mandataria.
L’assenza di un’espressa richiesta in tal senso da parte della legge di gara comporta quindi l’applicabilità del principio di diritto enunciato dal precedente di Cons. Stato, IV, 5 gennaio 2015, n. 18, a mente del quale “la questione giuridica controversa riguarda se un soggetto partecipante in ATI come mandante […] possa partecipare alla gara (e con essa l’intero RTI) nonostante sia priva di fatturato specifico. La risposta al quesito è senz’altro affermativa se la lex di gara non abbia previsto, in caso di offerte proveniente da soggetti raggruppati temporaneamente, requisiti minimi anche in capo alle mandanti. Sul punto è sufficiente rilevare che tale scelta è conforme, come si è dimostrato, alla disciplina normativa generale ed a quella speciale della gara e non contrasta con principi desumibili dal Codice dei contratti, che anzi è sempre più orientato, in una logica di massima partecipazione alle gare, ad allargare la platea dei possibili concorrenti”.
Sempre in argomento, Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 18 ha ribadito che, se gli istituti della locazione finanziaria e dell’avvalimento consentono ad un operatore economico – laddove privo di determinati requisiti di capacità tecnica o finanziaria – di partecipare comunque alla gara, facendo affidamento sulla capacità di terzi soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, a maggior ragione “la trasmissibilità di un requisito partecipativo incidente sulle capacità economico-finanziarie o tecnico-professionali deve essere consentita all’interno di un raggruppamento di imprese che si presenta alla gara come un unico soggetto giuridico”, salvo diversa e motivata scelta della stazione appaltante. (In tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 12.02.2018, N.857)
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