Se le Linee guida si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, d.lgs. 50/2016) e non vincolanti e quest’ultime, invero molto più frequenti,sarebbero assimilabili – secondo una tesi – alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”( Consiglio di Stato, parere n.1767 del 2 agosto 2016) oppure – seconda altra opzione – alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016), la non vincolatività del Comunicato del Presidente dell’ANAC è incontestata (cfr. sul punto la sentenza Tar Lazio, Roma, n. 9195/2017 e la sentenza del Tar Umbria 428/2017). Esso, infatti, come si legge nella sentenza del TAR Lazio 9195/2017, è riconducibile al “novero di quegli atti, atipici e non vincolanti, con i quali l’Autorità si limita ad esprimere, in funzione collaborativa e di supporto alle stazioni appaltanti, il proprio orientamento in ordine all’applicazione ed interpretazione della normativa di settore” (TAR Brescia, 26.02.2018,n. 218).
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