Dopo una maratona che ha fatto venire il mal di testa al Ministro Delrio, taglia il traguardo, a quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, il decreto relativo alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali previsto all’articolo 21, comma 8.Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 che entrerà in vigore il 24 marzo 2018.Dal prossimo bilancio, dunque, tutte le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al decreto. I programmi dovranno essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti stessi.Con il decreto che è costituito dai seguenti 11 articoli:
art. 1 – Oggetto
art. 2 – Definizioni
art. 3 – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
art. 4 – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
art. 5 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
art. 6 – Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
art. 7 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
art. 8 – Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
art. 9 – Disposizioni transitorie e finali
art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria
art. 11 – Entrata in vigore
e da due allegati relativi il primo al Programma triennale delle opere pubbliche ed il secondo al Programma biennale degli acquisti e forniture, sono definiti anche:
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione mi-nimo richiesto per tipologia e classe di importo;
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
L’Allegato I contiene gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici e, nel dettaglio
la scheda A relativa al quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, articolate per annualità e per tipologia di risorse;
la scheda B relativa all’elenco delle opere pubbliche incompiute
la scheda C relativa all’elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera incompiuta;
la scheda D relativa all’elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
la scheda E relativa agli interventi ricompresi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
la scheda F relativa all’elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti o non avviati;
L’Allegato II contiene gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi e nel dettaglio:
la scheda A relativa al quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolate per annualità e per tipologia di risorse;
la scheda B relativa elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
la scheda C relativa all’elenco dei acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti o non avviati.
In verità il decreto in argomento arriva con un mostruoso ritardo di quasi 20 mesi perché nel citato comma 8 dell’articolo 21 era precisato che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contatti e, quindi, entro il 18 luglio 2016 e, tra l’altro, ha avuto una vita travagliata. Il Consiglio di Stato si è espresso una prima volta con il parere favorevole n. 351 del 13/02/2017 a cui fece seguito il parere del CIPE n.24 del 3/3/2017 sul nuovo testo, rielaborato dopo il decreto correttivo (Dlgs 56/2017) il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 1806 del 27/7/2017 e la Conferenza unificata il parere n.110/U del 21/09/2017. A distanza di quasi sei mesi dall’ultimo parere è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9/3/2018 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018,n. 14.
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