L’ANAC ha inviato al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell’articolo 83 comma 2 e dell’articolo 84 comma 2 del Codice dei contratti, lo schema di decreto relativo ai requisiti di idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali che gli operatori economici devono dimostrare per l’esecuzione di un appalto ma, che individua, anche, i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale: in pratica il nuovo Decreto SOA che per entrare, però, in vigore dovrà attendere prima il parere del Consiglio di Stato (previsto come funzione consultiva) e, successivamente, quello delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 83, comma 2.Nella situazione attuale è semplice ipotizzare che il MIT dovrà prima esaminare il decreto e, successivamente, il nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà decidere se inviarlo o meno per i citati pareri. Ma potrebbe verificarsi, anche, che decida di non inviarlo per il semplice fatto di voler procedere, prima ad una più completa revisione del codice principalmente per il fatto di semplificarne tutto il processo relativo alla infinità di provvedimenti attuativi.Il provvedimento predisposto dall’ANAC, che nel Titolo III della parte II del Regolamento n. 207/2010 era costituito da 37 articoli dal 60 al 96 contiene, adesso, 73 articoli suddivisi nelle seguenti 2 parti:
Parte I (artt. 1-19) – Società organismi di attestazione (SOA)
Parte II (artt. 20 – 73) – Sistema di qualificazione.
C’è da aggiungere, anche, che il decreto entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ma ha un periodo transitorio monstre costituito dai 25 commi dell’articolo 71.Con il nuovo decreto proposto al MIT dall’ANAC. In particolare, sono state previste per quanto concerne le categorie di opere generali:
la suddivisione della categoria OG3 in OG3-A (strade, autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali e relative opere complementari) e OG3-B (ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari);
la suddivisione della categoria OG6 in OG6-A (acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e OG6-B (gasdotti e oleodotti);
la soppressione della categoria OG11 in considerazione delle criticità riscontrate in fase di applicazione della normativa specialistica sia per la strutturazione dei bandi di gara che per la dimostrazione dei requisiti ai fini della qualificazione,
mentre per quanto concerne le categorie di opere specializzate, sono state previste:
l’accorpamento delle categorie OS2-A e OS2-B, sempre in ragione della carenza di un’esigenza reale che giustifichi la separazione di lavorazioni di fatto molto simili;
la suddivisione della categoria OS6 in OS6-A (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) e OS6-B (Allestimenti museali e di spazi espositivi);
la soppressione della categoria OS17 e l’annessione delle relative lavorazioni in parte alla categoria OG10 e in parte alla categoria OS19:
la suddivisione della categoria OS24 in OS24-A (verde urbano) e OS24-B (aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei BB.CC.).
La qualificazione resta obbligatoria per tutte le categorie generali mentre non è obbligatoria per le categorie di opere specializzate OS6-A, OS7, OS15, OS16, OS19, OS22, OS23, OS26, OS29, OS31 e OS32.
Le classifiche che erano 8 passano nelle 12 seguenti:
I – fino a euro 250.000
II – fino a euro 500.000
III – fino a euro 1.000.000
IV – fino a euro 1.500.000
V – fino a euro 2.500.000
VI – fino a euro 3.500.000
VII – fino a euro 5.000.000
VIII – fino a euro 7.500.000
IX – fino a euro 10.000.000
X – fino a euro 12.500.000
XI – fino a euro 15.000.000
XII – illimitato.Il provvedimento che nasce come soft law e prosegue con il correttivo come hard law:
nell’originario testo del Codice dei contratti prima del decreto correttivo, all’articolo 83, comma 2 si parlava di linee guida ANAC che avrebbero dovuto essere adottate entro un anno dall’entrata in vigore del Codice e, dunque, entro il 18 aprile 2017;
con il decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017 non si parla più di linee guida ANAC ma di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dall’entrata in vigore del Codice e, quindi, sempre entro il 18 aprile 2017 con una madornale svista per il fatto stesso che il “decreto correttivo” pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è entrato in vigore il 20 maggio 2017 e, quindi, non si comprende come il decreto del MIT avrebbe potuto essere predisposto entro il 18 aprile 2017 data antecedente all’entrata in vigore del “decreto correttivo”;
l’ANAC, in riferimento a quanto previsto nel previgente testo dell’articolo 83, comma 2 prima del decreto correttivo, in data 3 aprile 2017 aveva avviato una consultazione online relativa alle Linee guida sul sistema di qualificazione degli operatori economici ed alle Linee guida sul sistema di qualificazione del contraente generale per le quali entro il 3 maggio 2017 arrivarono alcune osservazioni da parte degli stakeholder (ma perché non si definiscono in italiano “parti interessate”?);
l’ANAC, a seguito della modifica introdotta dal “decreto correttivo”, in data 12 maggio 2017 e sino al 15 giugno 2017 ha posto i consultazione una Proposta finalizzata all’adozione del Decreto MIT di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro costituita da 35 articoli ed 8 allegati sul quale arrivarono alcune osservazioni da parte delle “parti interessate
l’ANAC ha posto, poi, in consultazione dal 13 giugno al 13 luglio 2017, tre proposte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzate le prime due all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 sulle Società Organismi di Attestazione (SOA) e sui casi e alle modalità di avvalimento e la terza sul Regolamento dell’Autorità recante: «Autorizzazione e vigilanza sulle Società Organismi di attestazione – SOA», da adottarsi ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice
l’ANAC ha posto, anche, in consultazione dal 16 giugno al 17 luglio 2017 il Rapporto tra la misura di straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 e sistema di qualificazione unico degli operatori economici di cui all’art. 84 D.lgs. 50/2016 sul quale arrivarono alcune osservazioni da parte delle “parti interessate”
l’ANAC, successivamente, dal 24 luglio al 3 agosto 2017 ha posto in consultazione una integrazione alla precedente consultazione relativa alla Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione.È questa la cronistoria antecedente alla predisposizione da parte dell’ANAC dell’ultimo provvedimento relativo alla “Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016”.Resta il fatto che per un provvedimento che il MIT avrebbe potuto preparare come si faceva un tempo è stata scomodata l’ANAC con il risultato di 5 consultazioni nell’arco di pochi mesi (dal 3 aprile al 24 luglio 2017) e con adesso, un provvedimento monstre di 73 articoli e 5 allegati che non sappiamo quando vedrà la luce e con il periodo transitorio previsto all’articolo 216, comma 14 che continuerà a rendere vigente non si sa sino a quando il Titolo III della parte II del Regolamento n. 207/2010.
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