L’impugnazione immediata delle ammissioni alla gara è subordinata alla pubblicazione degli atti della procedura.Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n.1843 del 23 marzo 2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva a sua volta accolto il ricorso presentato per l’esclusione di due imprese dalla gara e la conseguente riammissione dell’appellante precedentemente esclusa per avere presentato un’offerta che superava la soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2, lett. d), dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), successivamente riammessa dal TAR in quanto il numero delle offerte ammesse sarebbe divenuto inferiore a dieci (condizione necessaria per l’esclusione automatica delle offerte anomale).Col primo motivo l’appellante ha denunciato il presunto errore del TAR nel respingere l’eccezione con cui si era dedotto che il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui l’appellata avrebbe appreso quali fossero le imprese ammesse alla gara, essendo presente, tramite un proprio rappresentante, alla seduta in cui la stazione appaltante, esaminate le offerte pervenute, ha disposto l’aggiudicazione provvisoria.Il Consiglio di Stato, respingendo questo primo motivo, ha ricordato l’art. 120, comma 2 bis, del c.p.a. per il quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11”.L’onere di immediata impugnativa dell’altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l’aggiudicazione, previsto dalla trascritta norma, è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura. Pur essendo vero che in difetto della formale comunicazione dell’atto – o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante – il termine decorre, comunque, dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, è altrettanto pacifico che l’interessato debba essere messo nelle condizioni di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.Nel caso di specie, dal verbale della seduta di aggiudicazione si ricava soltanto quali fossero le imprese ammesse alla gara, ma non è possibile trarre alcun elemento da cui desumere eventuali motivi di esclusione di taluna delle imprese partecipanti, per cui deve ritenersi che la conoscenza acquisita dall’odierna appellata mediante al partecipazione alla detta seduta non fosse idonea a far decorrere il termine d’impugnazione.Con un secondo motivo, l’odierna appellante ha censurato il fatto che l’impugnata sentenza sarebbe stata pronunciata in violazione del principio del contradditorio. La sentenza, infatti, ha esaminato e accolto la censura con cui era stata contestata l’ammissione alla gara della società, la quale, quindi, assumendo la veste di controinteressata, era parte necessaria del processo. Il Tribunale amministrativo, pertanto, non avrebbe potuto pronunciare senza prima disporre l’integrazione del contradditorio nei confronti della società assente. La sentenza, quindi, è stata annullata dal Consiglio di Stato con rimessione al primo.
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