Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2018 recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.“.Con il decreto in argomento viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.Con il Decreto Ministeriale 31 marzo 2017 in esame viene stabilito nessun materiale ha subito tra il 2015 ed il 2014 una variazione superiore al 10%.Ricordiamo che:
con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2017 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2015 ed il 2014 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2016 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2014 ed il 2013 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 1 luglio 2015 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2014 ed il 2013 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 21 maggio 2014 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2013 ed il 2012 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 3 luglio 2013 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2012 ed il 2011 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 3 maggio 2012 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2011 ed il 2010 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2011 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2010 ed il 2009 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 9 aprile 2010 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2009 ed il 2008 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 30 aprile 2009 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2008 ed il 2007 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 24 luglio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2007 ed il 2006 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 2 gennaio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione percentuale superiore al 10%.
Ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5, e 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo vigente e dell’art. 253, comma 24, del citato d.lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d,lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2017 si fa riferimento:
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per per cento, rilevati nell’allegato n. l del decreto 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 del decreto 9 aprile 2010, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto 11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
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