La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 19 aprile, ha approvato un ordine del giorno con cui impegna il Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione delD.P.R. n. 380/2001 per l’introduzione di norme specifiche che eliminino l’ambiguità delle attuali regole in materia sismica in relazione ai ruoli e alle funzioni dello Stato e delle Regioni ed Enti Locali. In particolare per quanto attiene alla definizione dei criteri necessari per la puntuale individuazione delle zone a bassa sismicità e la definizione dei livelli di sicurezza accettabili per le costruzioni esistenti.
Contestualmente, con lo stesso ordine del giorno chiedono al Governo di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge, in quanto è sussistente un caso straordinario di necessità ed urgenza che nelle more della formazione e approvazione della nuova legge sulla “Disciplina delle Costruzioni”, chiarisca l’esatta interpretazione degli articoli 83 e 94, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 circa l’individuazione delle “zone a bassa sismicità” oggetto di interventi edilizi, anche tenendo conto che sussistono due diversi orientamenti: secondo la Corte di Cassazione Penale, in virtù del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le “zone a bassa sismicità” ovvero quelle di minor rischio sismico sono solo quelle rientranti nella zona sismica 4; secondo quanto disposto dall’OPCM n. 3274/2003, le “zone a bassa sismicità” sono, invece, le zone sismiche 3 e 4.
Nell’ordine del giorno con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome impegnano il Governo è precisato, anche, che:
il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 recante ‟Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” regolamenta all’art. 94 la questione concernente le autorizzazioni previste per l’inizio dei lavori, disponendo all’uopo che ‟1. Fermo restando l’obbligo del titolo abitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza”;
al fine di individuare le zone sismiche ed i relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche, è stata emanata l’ Ordinanza del Predidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, in cui è stato riclassificato il territorio nazionale;
per tale motivo è stato, così, eliminato quello che in precedenza era il territorio ‟non classificato” ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica;
i Giudici della Corte Suprema, con sentenza Sez. Penale 05/07/2017 n. 56040, hanno affrontato la questione inerente le “zone a bassa sismicità”, ritenendo evidente che ‟in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 D.P.R. n. 380/2001, debbano esser considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica. Poiché l’area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente non è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona”;
in riferimento alla sentenza 14/11/2017 n.2118 la Sezione Penale della Corte Suprema si è pronunciata in merito all’ordinanza del 26/04/2017, con cui il Tribunale di Grosseto ha disposto la revoca del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. sul plesso scolastico del Comune di Grosseto, in quanto il predetto il Tribunale ha ritenuto non sussistente il pericolo concreto ed attuale di crollo derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica.
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