Si è già rilevata, in fase cautelare, la peculiare natura del contratto di concessione, intrinsecamente fondato sull’assunzione di un rischio di gestione da parte dell’affidatario, secondo il paradigma del partenariato pubblico-privato, che di regola orienta l’oggetto ed i limiti della verifica di anomalia delle offerte.All’impresa aggiudicataria è conferito, per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa degli impianti di riscaldamento, in cambio della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo degli impianti stessi, con assunzione di rischio (di costruzione, di domanda e di disponibilità) da parte della medesima aggiudicataria. (…)Le censure della ricorrente devono respingersi, in considerazione del pacifico orientamento secondo cui la verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell’offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5518; Id., sez. V, 27 marzo 2017 n. 1370; Id., sez. III, 15 aprile 2016 n. 1533).Sull’adeguatezza della motivazione del giudizio di congruità, va ribadito che è ben ammissibile l’attenuazione del relativo onere, potendo giudicarsi esaustiva la motivazione per relationem alle giustificazioni fornite dall’impresa in caso di giudizio positivo. D’altronde, non possono accogliersi doglianze concepite come se si fosse in presenza di un appalto di lavori ed ogni componente di offerta dovesse essere effettivamente remunerata per il corrispondente importo, non tenendo conto della peculiarità dello schema della finanza di progetto, dove il concessionario privato sostiene un costo per investimento che recupera, insieme ai costi operativi, alle spese generali ed agli oneri finanziari, mediante i proventi dell’attività di gestione del servizio, oltre che dalla quota di canone imputabile ai lavori. Scontando un margine di rischio che rappresenta l’elemento essenziale distintivo tra l’appalto ed il partenariato pubblico-privato.
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