Continua la produzione para-normativa dell’Anac su questioni legate all’applicazione del D.Lgs 50/2016.Questa volta sotto la lente dell’autorità è l’applicazione dell’art. 50 sulle clausole sociali, sulle quali le linee guida, essendo adottate ai sensi dell’art. 213 comma 2 del Codice appalti, non avranno valore vincolante. Nelle linee guida in consultazione fino al 13 giugno 2018 in particolare vengono analizzati ambito di applicazione dell’obbligo di inserimento delle clausole sociali, il loro rapporto con i contratti collettivi, e la questione delle clausole diverse da quelle del riassorbimento del personale.Le Linee guida disciplinano le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, tenuto conto dell’obbligo stabilito all’articolo 50 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti devono inserire, nei bandi e nelle lettere di invito, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Per effetto della previsione normativa si impone alla stazione appaltante un formale e specifico recepimento della clausola sociale nella lex specialis di gara e nel contratto di appalto/concessione.In conformità all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono accogliere una nozione più ampia di clausola sociale rispetto alla mera tutela occupazionale, valorizzando negli atti di gara aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente.Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di prevedere la clausola sociale anche in appalti non caratterizzati dalla prevalenza della manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):
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