Codice dei contratti: Pubblicate le nuove linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa

Dopo il Parere n.966 del 13 aprile 2018 con il quale il Consiglio di Stato ha dato il suo via libera all’aggiornamento delle linee guida ANAC sull’OEPV non evidenziando particolari criticità ma rilevando come l’Anticorruzione non abbia portato particolari innovazioni al testo, l’ANAC con delibera 2 maggio 2018,n. 424 ha approvato, in via definitiva le “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” – Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018”.Alla delibera è allegata una breve Relazione illustrativa in cui viene affermato che le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, in ordine all’offerta economicamente più vantaggiosa in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito oggettivo di applicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell’art. 95.Le modifiche introdotte al testo originario sono le seguenti:

  • a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);
  • b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);
  • c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);
  • d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);
  • e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

Nella relazione è, anche, aggiunto, in merito alle osservazioni contenute nel Parere del Consiglio di Stato, pur ritenendole altamente condivisibili che:

  • l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti, rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto regolatorio sull’attuale assetto del mercato, stante il loro carattere vincolante;
  • in ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere (indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso), l’ANAC ha ritenuto che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.

Le nuove Linee guida contengono i seguenti paragrafi:

  • I. IL QUADRO NORMATIVO
  • II. I CRITERI DI VALUTAZIONE
  • III. LA PONDERAZIONE
  • IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
  • V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI
  • VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
  • 1. Il metodo aggregativo compensatore
  • 2. Il metodo Electre
  • 3. Il metodo Topsis.

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