Alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali è dedicato l’articolo 8 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018,n.49 che ripropone parzialmente, in una nuova veste, gli articolo 161, 162 e 163 del previgente Regolamento n. 207/2010. Preliminarmente occorre, poi, fare riferimento all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che riporta le norme sulle modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia.L’articolo 8 del DM n. 49/2018 regola in 8 commi le modifiche, le variazioni e le varianti contrattuali.Con il comma 1 è precisato che il direttore dei lavori deve fornire al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.Il primo periodo del comma 2, richiama, poi, il comma 3 dell’articolo 161 del previgente Regolamento n. 207/2010 mentre con il secondo periodo è precisato che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza aver ottenuto regolare autorizzazione, salvo le ipotesi in cui gli interventi siano volti ad evitare danni gravi a persone o cose.Con il comma 3 che richiama quanto precisato ai commi 1 e 2 dell’articolo 161 del previgente Regolamento n. 207/2010, è precisato che in caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, lo stesso deve fornire all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.Al comma 4 è ribadita, così come previsto all’articolo 106, comma 12 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 l’impossibilità per l’esecutore di far valere il diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessaria un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. Sempre nello stesso comma 4, , non viene riproposta la norma, prima riportata all’art. 161, comma 13 del previgente Regolamento n. 207/2010 relativa all’ipotesi in cui la variante in corso di esecuzione ecceda il limite del quinto sopraindicato, con la possibilità, e non l’obbligo, per l’esecutore di accettare la prosecuzione dei lavori, con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.Il comma 5 fa riferimento ai prezzi con cui devono essere valutate le variazioni ed, in pratica, ripropone, parzialmente, l’articolo 163 del previgente Regolamento n. 207/2010.Il comma 6 fa riferimento ad eventuali maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico e precisa che i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Conformemente alle previsioni contenute al comma 5 dell’articolo 163 del previgente Regolamento n. 207/2010, se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.Al comma 7, viene reintrodotta la possibilità delle cosiddette varianti non varianti con cui il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandolo preventivamente al Rup.Al comma 8, viene reintrodotta, riproducendo in parte quanto contenuto dell’articolo 162, commi 4, 5 e 6 del previgente Regolamento n. 207/2010, la disciplina delle varianti migliorative su proposta dell’esecutore, che devono essere trasmesse dal direttore dei lavori al Rup unitamente al proprio parere, ai fini autorizzatori; varianti che, in ogni caso, non possono alterare in maniera sostanziale il progetto e le categorie di lavori.
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