Il Giudice Amministrativo ha condiviso il parere del Consiglio di Stato n.2286 del 03.11.2016, fatto proprio dall’ Anac nella delibera n.487 del 3 maggio 2017, nel quale si precisa che occorre dare un’interpretazione comunitariamente orientata dell’ art.80, commi 1 e 5, del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto le cause di esclusione dalla gare di appalto.Ciò posto, si è affermato che “quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”.
Nella specie è incontroverso che uno dei tre subappaltatori indicati dalla ricorrente era qualificato e, pertanto, è stata ritenuta illegittima l’esclusione per mancata sostituzione dei subappaltatori non qualificati.
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