Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida n.2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). L’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria per:
– i concorsi di progettazione di importo pari o superiore a 40mila euro;
– i concorsi di idee;
– i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro;
– i lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro messi in gara sulla base del progetto preliminare o definitivo.
Alla componente economica dell’offerta può essere attribuito un peso massimo del 30%.In determinati casi la Stazione Appaltante può scegliere con una certa discrezionalità quale criterio di aggiudicazione utilizzare. Si può continuare ad usare il criterio del minor prezzo per:
– i lavori di importo fino a 2 milioni di euro, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;
– i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
– i servizi e le forniture fino a 40mila euro o per i servizi e le forniture fino alle soglie comunitarie solo se caratterizzati da elevata ripetitività;
– i lavori nel settore dei beni culturali. Una volta definite le regole per l’aggiudicazione delle gare, l’Anticorruzione con le linee guida ha cercato di fornire alle Stazioni Appaltanti delle indicazioni per l’interpretazione e l’applicazione della norma.
Le linee guida spiegano che per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.L’obiettivo è evitare alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) gli oneri di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti.Manca tuttavia un orientamento alla scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso e sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo. Si tratta di elementi che troveranno spazio nei bandi tipo sull’affidamento degli appalti di lavori o in altri atti di regolazione.
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