È arrivato il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) alla bozza di decreto ministeriale “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” sul quale ha espresso parere “positivo” con modifiche ed integrazioni. Decreto concepito con l’intento di dare concreta attuazione ad una delle principali finalità del Codice dei contratti pubblici, quella di “favorire la qualità della progettazione”, definendo i contenuti della progettazione nei tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.I tre livelli progettuali costituiscono una suddivisione di contenuti da sviluppare progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità.La bozza di decreto si compone di 39 articoli suddivisi in 5 Capi:
Capo I (artt. 1-5) che riporta le disposizioni generali;
Capo II (artt. 6-14) nel quale vengono disciplinati il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Capo III (artt. 15-24) che entra nel dettaglio del progetto definitivo;
Capo IV (artt. 25-36) che specifica i contenuti del progetto esecutivo;
Capo V (artt. 38-39) nel quale viene indicata l’entrata in vigore del decreto e le conseguenti abrogazioni (le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere redatto in un’unica fase o in due fasi successive. In quest’ultimo caso, nella prima fase il progettista redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che inlude le possibili soluzioni progettuali alternative. E’ necessario prendere in considerazione la possibile localizzazione dell’intervento, le alternative di tracciato, il riutilizzo di aree dismesse, le diverse soluzioni tecnologiche, impiantistiche e organizzative disponibili, l’impatto sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico e le diverse modalità tecniche di intervento. Nella seconda fase devono essere sviluppati i contenuti del DOCFAP, scegliendo solo una delle alternative progettuali.Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto deve contenere anche uno schema di contratto con i tempi per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo.Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, le Amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione dei concorrenti gli studi specialistici, l’inquadramento territoriale dell’area di intervento e il piano particellare di esproprio.Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve, inoltre, essere accompagnato da una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista, e da una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell’intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico.Il progetto definitivo individua i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti e deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni richieste. Deve conformarsi alle scelte del progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo eventuali modifiche da motivare nei dettagli, e indicare precisamente la localizzazione del cantiere. In caso di lavori su opere esistenti, nel progetto definitivo deve essere indicato lo stato dell’opera e, se necessario, il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.Per gli interventi complessi il progetto comprende anche il piano di manutenzione. In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, i concorrenti devono indicare i tempi della progettazione esecutiva e i dettagli costruttivi relativi al progetto architettonico e strutturale, una relazione generale e relazioni tecniche e specialistiche ad un livello di definizione tale da non comportare differenze di costi in fase di progettazione esecutiva.
Il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e corredato da un piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.Il progetto esecutivo ha il compito di definire compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell’intervento da realizzare. La bozza di decreto esclude da questa fase solo i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.Le modifiche più interessanti richieste dal CSLLPP: Tra gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 8, c. 7, il CSLLPP propone di inserire, alla lettera o), l’“elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento” che, secondo quanto richiesto dal MATTM, è stato stralciato dallo Studio di fattibilità ambientale e paesaggistica di cui all’art. 11, c. 2. Tale elenco risulta di estrema importanza ai fini della concreta fattibilità dell’opera o dell’intervento, e andrebbe aggiornato e richiesto anche a livello di progetto definitivo, come previsto all’art. 16, comma 2, lett. u).Si propone, inoltre, di inserire specificazioni relative alle effettive coperture dei finanziamenti delle opere, con i riferimenti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione, annuale e pluriennale, al fine di garantirne la concreta fattibilità economico-finanziaria.Si propongono le seguenti integrazioni:
– al comma 4 dell’art. 8 (elaborati del progetto di fattibilità): “l’elenco delle coperture finanziarie sia in termini legislativi che amministrativi, comprendente i riferimenti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione, annuale e pluriennale”.
– al comma 7, lettera n) del suddetto art. 8: “quadro documentato delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, con specificazione delle relative disponibilità di risorse attraverso il rinvio ai provvedimenti amministrativi che garantiscono tali coperture”.
Non è condivisa l’eliminazione completa del comma 5 dell’articolo 16, in quanto, nel D.M. in argomento, deve essere richiesta la redazione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) per le opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale per le quali risulti comunque necessario. Si tratta infatti di un documento di grande rilevanza per tutti quegli interventi che, pur non essendo per la loro tipologia soggetti alla valutazione d’impatto ambientale, sono collocati in contesti territoriali e ambientali che richiedono comunque un controllo ed un monitoraggio in fase di realizzazione e di gestione dell’opera.Per quanto riguarda invece le opere soggette a VIA per le quali il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), ai sensi del D. Lgs.152/2006, viene redatto nell’ambito dello Studio di impatto ambientale, al progetto definitivo deve essere allegata copia di tale documento.All’art. 19 si evidenzia l’opportunità di ripristinare la rubrica completa “Studio di impatto ambientale e studio definitivo ambientale e paesaggistico”, in quanto il testo dell’articolo tratta di entrambi gli Studi.Il CSLLPP propone, infine, di ripristinare il testo sull’entrata in vigore del DM: “Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
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