La relazione riservata ha un contenuto valutativo: si valuta, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, l’accoglibilità o meno delle riserve che l’appaltatore ha l’onere di iscrivere nel registro di contabilità.Il verbale in oggetto, invece, ha un contenuto di accertamento: rappresenta e descrive una situazione di fatto, dal quale tanto la stazione appaltante, quanto l’impresa possono trarre, ciascuna in modo autonomo, le proprie valutazioni. La segnalata diversità impedisce di estendere al verbale di accertamento tecnico contabile le restrizioni all’accesso previste per la relazione riservata dell’organo di collaudo. Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente.In tale direzione il Consiglio di Stato ha evidenziato che il testo delle riserve apposte dall’impresa appaltatrice sugli atti dell’appalto e relative controdeduzioni del direttore dei lavori non sono affatto atti assimilabili a valutazioni “defensionali”: integrano un dato “storico” che fotografa il contrasto tra le parti intercorso nella fase di esecuzione dell’appalto e non v’è ragione di precluderne l’accessibilità (si veda art.53 d.lgs.n.50/2016 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.06.2000 n. 3253; sez. IV, 20.01.2016 n. 326).
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