La lacerazione della busta che contiene l’offerta di gara non sempre è motivo di esclusione. E’ conforme al principio di ragionevolezza, infatti, ritenere che la lacerazione tale da non compromettere il principio di segretezza delle offerte nelle gare d’appalto, consente l’applicazione del criterio di massima partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 20/05/2010, n. 3179).
In questo senso, è certamente vero che ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, occorre che il plico giunga alla stazione appaltante con la sigillatura operata dal concorrente del tutto integra, e che la circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara implica l’esclusione della partecipante; tuttavia, il rigore predetto non può trovare applicazione ogni qualvolta la lacerazione non sia tale da far percepire nettamente il contenuto delle buste o da consentire l’accesso alle medesime se non aprendo materialmente lo stesso, oppure qualora, pur di fronte ad una lacerazione che consente un parziale e limitato accesso alle buste contenenti le offerte – queste ultime invece siano debitamente prive di lacerazioni e comunque tali da far escludere la possibilità di mera presa visione delle offerte in esse contenute.
Così, è da escludersi ogni manomissione, in mancanza di elementi e/o prove contrarie. In particolare, come rilevato dal Consiglio di Stato, Ad.Pl. 03/02/2014, n. 8, il fatto che le modalità di conservazione siano state più o meno rigorose, non autorizza a presumere che la manipolazione vi sia stata, a meno che non vengano prodotte in tal senso prove o quanto meno indizi. Si ha, pertanto, un vizio invalidante soltanto qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un’operazione e l’altra.
L’articolo Plico lacerato ed esclusione dell’offerta – Tar Valle d’Aosta, sez. unica, 19 giugno 2018, n. 34 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
Powered by WPeMatico
Lascia un commento