Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 è stata pubblicata la Delibera ANAC 13 giugno 2018 recante “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)”.Il nuovo Regolamento che entrerà in vigore il 21 luglio 2018 sostituirà il Regolamento 24/10/2013recante “Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e il Regolamento recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015.
Ricordiamo che:
l’Autorità aveva sottoposto a consultazione sino al 30 gennaio 2018 un nuovo schema di Regolamento per la “definizione della disciplina della partecipazione a procedimenti di regolazione Anac e di una metodologia di acquisizione e analisi dati rilevanti per Air (analisi impatto della regolazione) e Vir (verifica impatto della regolazione)”;
sul nuovo Regolamento, predisposto a seguito dalla citata consultazione, si era pronunciato il Consiglio di Stato con parere n.1435 del 31 maggio 2018 in cui i Giudici di Palazzo Spada avevano chiesto che venissero precisati i casi in cui l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) avrebbe potuto audire portatori di interessi anche prima della consultazione pubblica su un atto di soft law di propria competenza.I 16 articoli del nuovo regolamento, nel rispetto di quanto chiesti dal Consiglio di Stato sono stati suddivisi nei seguenti tre titoli:
Titolo I (Partecipazione ai procedimenti di regolazione), che comprende gli articoli 1-7;
Titolo II (Analisi di impatto della regolazione(AIR) e Verifica di impatto della regolazione (VIR), che comprende gli articoli 8-15;
Titolo III (Disposizioni finali), che comprende l’art. 16.
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