Il Tar Veneto (Tar Veneto,27 giugno 2018,n. 695)si pronuncia sulle prerogative del RUP e degli altri soggetti coinvolti in una procedura di appalto, alla luce del ruolo di dominus attribuito dal Codice Appalti al RUP medesimo.Nel caso sottoposto al TAR, l’esclusione di un concorrente veniva contestata perché, secondo il ricorrente, il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato non era competente a determinare l’esclusione di un operatore economico dalla gara, essendo competente, viceversa, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 31 Dlgs n. 50/2016 e delle Linee guida Anac n. 3. Il Tar ha dato ragione al ricorrente, alla luce del ruolo del RUP nelle procedure di appalto, come risultante dal Codice appalti, dalla giurisprudenza amministrativa e dalle Linee Guida Anac n. 3.L’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti“ (il successivo comma 4 declina in modo puntuale, poi, una serie di compiti del RUP “oltre” a quelli specificatamente previsti da altre disposizioni del codice).Se ne ricava, secondo i giudici veneti, la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti.Del resto tale volontà viene interpretata dalla giurisprudenza amministrativa che il Collegio vuole seguire. La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983).Anche dopo l’intervento del Correttivo, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, resta confermata “l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica” (Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040).Ne consegue, secondo il TAR Veneto, che in assenza di una disposizione in senso diverso, contenuta in norme regolamentari nella lex specialis, un soggetto diverso dal RUP, come il dirigente, non poteva adottare un provvedimento come quello di esclusione.In particolare, che l’utilizzo dell’avverbio “specificatamente” nell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 impone – affinchè si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (e questo ragionamento è valevole anche per le previsioni racchiuse nel Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza del Comune di Padova, richiamate dalla parte resistente a sostegno delle proprie argomentazioni).Nel caso in esame, dunque, difetta in via radicale una specifica attribuzione al Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato della competenza a determinare (le ammissioni e) le esclusioni dei partecipanti dalla gara.Il TAR Veneto rafforza le proprie conclusioni sulla incompetenza del Dirigente alla luce delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» dell’ANAC.Secondo le Linee Guida n. 3 (punto 5.2., verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, richiamato dal successivo punto 8, in relazione ai compiti del RUP per gli appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi) “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.A giudizio del TAR, le citate Linee Guida n. 3, hanno riservato alla discrezionale valutazione organizzativa delle singole stazioni appaltanti la scelta se demandare il “controllo” della documentazione amministrativa al RUP, ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico, ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.Tuttavia, sono le stesse Linee Guida a limitare tale discrezionalità, con lo stabilire che “in ogni caso“ (e, quindi, sia quando il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP sia quando è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato) il RUP è chiamato ad esercitare una funzione di “”coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure” e ad adottare “le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate“.
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