Contributo ANAC e principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara

L’obbligo di versare il contributo all’ANAC è condizione di ammissibilità dell’offerta solo nell’ipotesi di appalti di opere pubbliche ma non è estendibile alle concessioni di servizi.Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3950 del 27 giugno 2018 con la quale ha respinto il ricorso presentato da un partecipante ad una gara di servizi per la riforma di una decisione del TAR alla quale aveva impugnato il provvedimento di ammissione alla gara e quindi di aggiudicazione di un altro concorrente per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione della deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto vari profili.I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la decisione di primo grado per cui il mancato pagamento all’ANAC del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 non è condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure per l’affidamento di concessioni di servizi, poiché la disposizione normativa pone il versamento di tale contributo come condizione eccezionale di ammissibilità dell’offerta unicamente per gli appalti di opere pubbliche e tale condizione di ammissibilità non può, in difetto di espressa previsione di legge, estendersi alle concessioni di servizi in quanto incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti e che qualora si volesse sostenere la doverosità del versamento del contributo ne deriverebbe solo l’invito alla regolarizzazione entro un termine perentorio.

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