Alleggerire i requisiti di fatturato e capacità tecnica, ma anche l’attenzione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti ai progettisti dalle Stazioni Appaltanti. Sono alcune delle proposte formulate dalla rete delle Professioni Tecniche (RPT) in merito al bando tipo n.3, sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa.Le consultazioni sul bando tipo si sono chiuse a giugno e ora l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) deve valutare i contributi per giungere al documento definitivo, che sarà poi vincolante per le Stazioni Appaltanti.Per la valutazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, RPT consiglia di rifarsi al fatturato globale medio annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, mentre per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Questo secondo RPT garantisce più apertura del mercato alle nuove realtà professionali.Anche nei raggruppamenti si propongono requisiti di fatturato più elastici. Nel caso in cui sia richiesto il requisito del fatturato globale (che comunque RPT sconsiglia perché limita la concorrenza), il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, senza richiedere percentuali maggiori alla mandataria. Questo non solo per permettere una maggiore partecipazione alle gare, ma anche perché nel Codice Appalti non ci sono prescrizioni sulla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento.Per quanto riguarda la valutazione della capacità tecnica e professionale, RPT propone che siano presi in considerazione i servizi di ingegneria e di architettura svolti dall’inizio dell’attività professionale fino alla data di pubblicazione del bando. La bozza posta in consultazione dall’Anac prevede invece che siano valutati i servizi eseguiti negli ultimi dieci anni.RPT sconsiglia inoltre la valutazione del numero di personale utilizzato, perché limita la concorrenza impedendo l’accesso al mercato delle piccole realtà.La bozza di contratto tipo elaborata dall’Anac prevede una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non superiore al 50% del costo di costruzione dell’opera da progettare.Secondo RPT si tratta di cifre troppo elevate. La Rete delle Professioni Tecniche ha quindi proposto che il massimale non superi il 10% del costo di costruzione dell’opera.L’Anac ha previsto che le Stazioni Appaltanti possano, a loro discrezione, utilizzare la riduzione del tempo di esecuzione come ulteriore criterio di valutazione delle offerte. RPT ha chiesto che la riduzione massima ammissibile sia pari al 20% e che i concorrenti indichino le modalità con cui accertare la capacità di ridurre i tempi di esecuzione senza andare a scapito della qualità.Le Stazioni Appaltanti devono valutare i progettisti concorrenti anche alla luce dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le norme sui CAM contengono una serie di requisiti premianti, che potranno essere presi in considerazione nei disciplinari di gara. RPT ritiene che l’unico elemento di valutazione relativo ai CAM possa essere riferito alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione nel rispetto dei requisiti di miglioramento energetico e ambientale e dal miglioramento prestazionale del progetto da realizzare, desumibile dalla relazione metodologica.A detta di RPT, il miglioramento prestazionale dell’opera può essere richiesto solo sulla base di un progetto esistente per la stessa opera (progetto del servizio o livello precedente di progettazione, i cui elaborati siano allegati ai documenti di gara) con un livello di approfondimento che consenta di proporre eventuali miglioramenti e non una mera elencazione di principi teorici.RPT ha inoltre sottolineato che i CAM relativi al sistema di monitoraggio dei consumi energetici, ai materiali rinnovabili, alla distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione, al bilancio materico non possono essere richiesti in fase di gara per l’affidamento di servizi di architettura ingegneria, in quanto valutabili solo per l’esecutore dei lavori.
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