Come evidenziato dal Consiglio di Stato con il parere 30.03.2017 n.782, L’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 d.lgs. n.50/2016) garantisce meglio la valutazione dell’aspetto qualitativo ed evita che la competizione si concentri esclusivamente sulla riduzione dei costi.L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le Linee Guida n.2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha sottolineato che “la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione”.
A tal riguardo va richiamato altresì il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue che, tanto è più dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (in termini, tra le tante, Cons. Stato,V, 20 settembre 2016, n.3911; IV, 20 aprile 2016, n. 1556).
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