Ancora sui commissari di gara. Il TAR Lazio, con l’Ordinanza 2 agosto 2018, n.4710, sospende i compensi minimi fissati dal D.M.12 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16/04/2018 e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2019.Con la citata ordinanza che fa seguito al ricorso proposto da Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tutti e tre non costituiti in giudizio, viene, chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:
Sembra, quindi, in questo momento, salva l’impalcatura su cui si basano sia le modifiche introdotte dalla delibera ANAC 10 gennaio 2018,n.5 relativa all’”Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»” sia il Comunicato del Presidente dell’ANAC 18 luglio 2018 contenente le “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”.Di certo salta, per lo meno, sino alla sentenza definitiva il compenso minimo stabilito sia per appalti di lavori sia per appalti di servizi che per appalti di servizi di architettura e di ingegneria in 3.000 euro, 6.000,00 euro e 12.000,00 euro in funzione degli importi a base d’asta.In effetti nel secondo periodo del comma 10 dell’articolo 77 del Codice dei contratti, si legge che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari” e non si parla, dunque, di alcun compenso minimo che, sarebbe, certamente, molto oneroso nel caso di appalti sia di lavori che si servizi con importi vicini alla soglia minima per la definizione di un appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Certo senza il citato Comunicato del Presidente ANAC 18 luglio 2018 e senza la data del 10 settembre 2018 relativa all’operatività dell’Albo ai fini dell’iscrizione degli esperi e senza la successiva piena operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019, l’ordinanza del TAR Lazio sarebbe stata quasi indolore mentre con l’attuale situazione gli scenari che si aprono sono tanti tra i quali, anche, la possibile sospensione dell’iscrizione all’albo.
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