Codice dei contratti: Giustificazioni sulla congruità dell’offerta presentata in ritardo

La questione sulla quale si incentra la Delibera Anac n. 710 del 24/07/2018 riguarda la legittimità dell’esclusione del concorrente che presenta le giustificazioni a sostegno della congruità dell’offerta con ritardo rispetto al termine fissato dalla stazione appaltante.Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa”.L’Anac precisa, inoltre, che, è opportuno rilevare come la norma del codice dei contratti sopra richiamata attribuisce alla stazione appaltante il potere di fissare un termine per presentare le giustificazioni ma non lo definisce perentorio, né indica la sua violazione quale causa di esclusione dalla gara, per cui quest’ultima si pone contrasto con i noti principi generali di tassatività della cause di esclusione dalle gare e di tipicità delle ipotesi di perentorietà dei termini.La funzione essenziale del sub procedimento di verifica di congruità è di apprezzare l’idoneità e l’adeguatezza dell’offerta sospettata di anomalia ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, funzione che può realizzarsi solo con il pieno contraddittorio, unico presupposto la cui violazione può inficiare la successiva valutazione dell’offerta da parte dell’amministrazione appaltante; in tale contesto, ciò che prima di tutto rileva è il dato sostanziale dell’anomalia o meno dell’offerta, per cui deve escludersi che la mancata – ovvero tardiva – produzione delle giustificazioni possa comportare automatica esclusione del concorrente interessato, essendo la stazione appaltante, comunque, tenuta a valutare la sostanza dell’offerta, sulla scorta della documentazione in atti.Nel caso in argomento, poi, la stazione appaltante, ipotizzando la tardività delle giustificazioni, ha disposto in via automatica l’esclusione del concorrente, perciò sulla base di un dato puramente formale – l’asserita intempestiva presentazione delle giustificazioni – e senza alcuna analisi sostanziale sulla congruità o meno dell’offerta interessata; viceversa avrebbe dovuto e potuto valutare quest’ultima nella sostanza, tenendo conto anche delle giustificazioni comunque pervenute prima della riunione prefissata per la loro valutazione.Per altro, l’ANAC ha rilevato, anche, che nel calcolo dei termini occorre applicare i criteri di computo della disciplina civilistica ex artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., validi anche nel procedimento amministrativo, escludendo dal calcolo il giorno o l’ora iniziali ed includendo il dies ad quem, con la conseguenza che le giustificazioni pervenute risultano prodotte nei termini prefissati.

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