La mancata allegazione alla documentazione di presentazione dell’offerta ad una gara della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva non può essere sanata tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n.4959 del 20 agosto 2018 con la quale ha confermato una precedente decisione di primo grado con la quale si era affermato che l’allegazione del documento di identità, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione.I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che l’allegazione della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, considerata la loro unicità, è tesa a stabilire un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.L’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che “…Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa“. Proprio per questo motivo, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.
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