Il TAR Catania, con sentenza n. 1880 del 2 ottobre 2018, si è pronunciato su una richiesta avente ad oggetto l’escussione della cauzione provvisoria versata in sede di procedura negoziata da una delle correnti escluse. La ditta in questione, in particolare, contestava l’escussione della cauzione provvisoria sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) la cauzione provvisoria non può essere escussa in difetto di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 93 del vigente codice degli appalti); b) comunque sia, non vi è alcun elemento di colpa o dolo imputabile alla ricorrente.
La Sezione ha osservato che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 15-09-2017, n. 4349, Cons. Stato Sez. V, 28-08-2017, n. 4086, T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 13-06-2017, n. 452), nelle gare pubbliche l’incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha comportato l’esclusione.
Pertanto, a prescindere dalle ragioni che possano aver comportato l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica, ragioni che quindi non assumono alcuna rilevanza a tal fine, la richiesta di escussione della cauzione provvisoria non può essere accolta, in quanto illegittima. Per le suddette ragioni il ricorso è stato rigettato.
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