E’ legittimo disporre una procedura negoziata senza bando, per ragioni di estrema urgenza, per evitare un’ulteriore proroga del contratto, soprattutto se l’oggetto del contratto è di particolare delicatezza.L’estrema urgenza può essere data dall’imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l’appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga. Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle condizioni di estrema urgenza per l’esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nel caso in cui il precedente contratto era già andato in proroga ( Cons. Stato, Sez. III, 8 ottobre 2018,n. 5766). La disposizione normativa fondamentale è l’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale consente il ricorso alla procedura negoziata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”, e con l’ulteriore precisazione che “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.L’amministrazione in questo caso aveva dato atto, come motivazione per una “gara ponte”, della “..necessità di procedere con estrema urgenza ed in tempi brevi all’espletamento di una gara “ponte” per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alla ASL Roma 5, in attesa dell’aggiudicazione della gara espletata dalla Regione Lazio e/o Consip”.Dopo che l’affidamento originario era già andato in proroga, l’amministrazione aveva avvertito la necessità di procedere con estrema urgenza e in tempi brevi all’espletamento di una “gara ponte” per l’affidamento del servizio in attesa dell’aggiudicazione della gara espletata dalla Regione Lazio e/o Consip con il medesimo oggetto.L’amministrazione aveva inoltre ritenuto inopportuno un’ulteriore proroga, visto che il precedente affidatario era stato inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali.La giurisprudenza amministrativa di primo grado, citata dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto che l’estrema urgenza può essere data dall’imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l’appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga (cfr. TAR Lazio, sez. III-Quater, 14 giugno 2012, n. 5424; Tar Lazio, sez. III quater, 24 aprile 2012, n. 3663).Alla luce della giurisprudenza richiamata, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta di una procedura negoziata senza bando, dato che l’esternata urgenza di provvedere all’aggiudicazione del servizio derivava anche dalla delicatezza dell’oggetto dell’appalto, oltre che dal fatto che il contratto con il gestore uscente era già stato prorogato.
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