Il Consiglio di Stato con la sentenza 9 ottobre 2018, n.5784 precisa che i tentativi d’infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa antimafia interdittiva, possono essere desunti anche da una sentenza penale che, ancorché intervenuta tempo prima ed ancora oggetto d’impugnazione, ha condannato l’interessato per il delitto di usura di cui all’art. 644 c.p., atteso che ritenere che detta sentenza è irrilevante solo perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significa introdurre un elemento della fattispecie (l’attualità del fatto di reato, oggetto di condanna) che non è previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell’informativa
Ricordiamo che la cosiddetta interdittiva prefettizia antimafia, disciplinata dagli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, collegate con la criminalità organizzata.
Nella sentenza, quindi, il Consiglio di Stato:
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