Non è possibile escludere automaticamente un’offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, dovendo essi essere valutati nell’ambito della verifica di congruità.Questo, in sintesi, uno dei contenuti della sentenza n.292 dell’11 ottobre 2018 con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha ritenuto infondato uno dei gravami proposti da un’appellante contro l’aggiudicazione di una gara che indicava quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ripartendo percentualmente il punteggio tra offerta tecnica e offerta economica nella misura rispettivamente del 70% e del 30%.In particolare, il ricorso puntava sul fatto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), per avere indicato, nella propria offerta, costi della manodopera “seppure di poco” inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante.I giudici del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa hanno ricordato il contenuto:
Il quadro normativo di riferimento, in sostanza, impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l’importo a base d’asta, d’individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali. Detto costo, a differenza di quello per la sicurezza, non è soggetto a scorporo dall’importo assoggettato a ribasso. L’operatore che partecipa alla gara deve indicare nell’offerta i propri costi della manodopera, salvi i casi espressamente stabiliti dalla normativa all’esame. La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, verifica, quanto ai costi della manodopera, se l’offerta è anormalmente bassa perché il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti; non sono però ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.La disciplina richiamata è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un’offerta che rechi un basso costo della manodopera. Essa non consente tuttavia di ritenere ex se anomala, e dunque da escludere, un’offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, dovendo essi essere valutati nell’ambito della verifica di congruità.Lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente ribadito (sentenza n. 3623/2017): “Nella sostanza, poi, un’offerta non può dirsi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate“.Tanto basta a respingere l’assunto della ricorrente che, sulla scorta di un ritenuto quanto inesistente automatismo escludente nel caso d’indicazione nell’offerta di un costo della manodopera inferiore a quello determinato dalla stazione appaltante, censura l’aggiudicazione per mancata espulsione dell’offerta di Sager, in quanto recante un costo orario della manodopera inferiore, “sebbene di poco”, al costo indicato nei documenti posti a base di gara.
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