L’esito negativo sull’esistenza dei requisiti di partecipazione alle gare reso dal sistema AVCPass deve ritenersi non vincolante per la stazione appaltante, che può legittimamente svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori e, in caso di risultanze positive, confermare l’aggiudicazione disposta.Il Tar Puglia si pronuncia sulla natura non vincolante dei risultati del sistema AVCPASS, in particolare nel caso in cui la verifica della regolarità fiscale dell’aggiudicatario aveva dato esito negativo. (Tar Puglia- Lecce, Sez. II, 27 settembre 2018, n.1363).Nel caso di specie all’esito dell’aggiudicazione il soggetto vincitore era stato sottoposto alla verifica dei requisiti mediante il sistema Avcpass, risultando privo dei requisiti di regolarità fiscale.A seguito di tale segnalazione, l’aggiudicatario contestava che non sussistessero irregolarità fiscali definitivamente accertate a proprio carico e che di conseguenza l’informativa acquisita tramite il sistema AVCpass doveva imputarsi ad un errore di elaborazione del sistema medesimo.A comprova, veniva allegata la Certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 20.4.2018 con cui si attestava che risultavano carichi definitivamente accertati.Tuttavia, secondo la giurisprudenza amministrativa citata dalla sentenza, in casi del genere l’iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).
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