Concessione – Piano economico finanziario (PEF) – Funzione – Verifica di anomalia – Assoggettabilità

Come anche recentemente precisato dal Consiglio di Stato occorre considerare la funzione del Piano economico finanziario o PEF [ ART.165 d.lgs. n. 50/2016], quale scolpita dalla chiara giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale esso è volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa ( Consigliodi Stato, sez. V, 13.04.2018,n.2214). L’  art.97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 disciplina un potere discrezionale dell’amministrazione, ove prevede che “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” e quindi non vincola il procedimento di verifica alle sole ipotesi nominativamente individuate.Il giudizio di anomalia è del resto un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’operatore fondato sull’esame dell’offerta economica, della quale fa indiscutibilmente parte il Piano economico finanziario.

 

L’articolo Concessione – Piano economico finanziario (PEF) – Funzione – Verifica di anomalia – Assoggettabilità sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..

Powered by WPeMatico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *