Entra oggi in vigore la delibera ANAC 4 luglio 2018,n. 803 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018.Il nuovo Regolamentodisciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza esercitata dall’ANAC in attuazione dell’art. 213 comma 3, lettere a), b) e g) del D.Lgs. n. 50/5016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), dedicato (solo in parte) ai “pareri di precontenzioso” e mira a consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del consiglio:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del codice.
Il Regolamento specifica anche che l’attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità:
a) dall’autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
L’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto.Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa è affidata all’ufficio competente, che la svolge ai sensi del nuovo Regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001.Nel regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:
a) non rechino alcuna sottoscrizione;
b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.
Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. Tuttavia, le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.Nel dettaglio il Regolamento è costituito dai seguenti 27 articoli:
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza)
Art. 4 (Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione)
Art. 5 (Modalità di presentazione delle segnalazioni)
Art. 6 (Segnalazioni anonime)
Art. 7 (Archiviazione delle segnalazioni)
Art. 8 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1 -bis e 1 -ter del codice.)
Art. 9 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
Art. 10 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
Art. 11 (Il responsabile del procedimento)
Art. 12 (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza)
Art. 13 (Avvio del procedimento di vigilanza)
Art. 14 (Partecipazione all’istruttoria)
Art. 15 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti)
Art. 16 (Audizioni)
Art. 17 (Ispezioni)
Art. 18 (Sospensione dei termini del procedimento)
Art. 19 (Conclusione del procedimento)
Art. 20 (Comunicazione delle risultanze istruttorie)
Art. 21 (Procedimento in forma semplificata)
Art. 22 (Comunicazione dell’atto di raccomandazione e verifica della sua attuazione)
Art. 23 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)
Art. 24 (Vigilanza sulle varianti in corso d’opera)
Art. 25 (Comunicazioni)
Art. 26 (Disposizioni transitorie)
Art. 27 (Entrata in vigore e abrogazioni)
Al Regolamento sono allegati:
il modulo per la presentazione di esposti per contratti di Servizi e Forniture
il modulo per la presentazione di esposti per contratti di Lavori
utilizzabili per le segnalazioni di terzi e sono trasmesse con posta elettronica certificata
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